Rischio Locativo: Cos’è e come funziona questa forma di copertura.
In tema di rischio locativo, in pochi sono al corrente del fatto che gli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile portano l’inquilino a dover rispondere personalmente della perdita o del deterioramento dell’immobile condotto, anche se derivante da incendio, qualora non sia in grado di dimostrare che la causa del danno non sia a lui imputabile.
Prendiamo quindi ad esempio il caso più grave che può andare a distruggere in toto il tuo immobile: l’incendio.
Nell’80% dei casi le inchieste che vengono condotte per stabilire la causa di un incendio si chiudono con la definizione “Incendio per causa ignota”
Questa definizione NON scagiona l’inquilino che verrà così ritenuto ai sensi degli articoli che ho appena citato “COLPEVOLE” e così condannato a risarcirti il danno causato al tuo immobile.
La polizza di rischio locativo permette di evitare all’inquilino di dover ripagare di tasca propria questo ed altri danni garantiti dal contratto.